Legge Malattie rare invalidanti e malattie oncologiche

Ecco la sintesi delle proposte attualmente in esame

Sono attualmente in discussione alla Camera dei Deputati le linee generali del testo unificato delle proposte di legge Serracchiani, Comaroli ed altri, Gatta, Barzotti, Rizzetto e Lucaselli, Tenerini, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Tra queste patologie sono comprese anche le malattie rare, ma non esiste ancora un elenco specifico, che dovrà essere predisposto dal Ministero della Salute.

Il testo mette insieme una serie di proposte di legge ordinarie, di cui alcune risalenti anche al 2022, con l’obiettivo di costruire un sistema di tutele organico, intervenendo anche sul testo della legge 104/92. Per giungere all’approvazione, il testo dovrà passare prima il vaglio della Camera e poi quello del Senato.

Vediamo di seguito le proposte inserite nel testo.

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Si riconosce – prevedrebbe l’Art. 1 – in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Le patologie in questione devono essere certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore e individuate, limitatamente a quelle invalidanti o croniche, anche rare, con un apposito decreto del Ministero della Salute. Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Decorso il suddetto periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile.

Inoltre, si prevede che i lavoratori dipendenti pubblici e privati durante le cure possano richiedere, in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a proseguire la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

PERMESSI DI LAVORO

Il lavoratore con certificata patologia invalidante o cronica avrebbe diritto – secondo quanto previsto dall’Art. 2 della proposta – a fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi della norma in esame, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

INTEGRAZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE ASL

Intervenendo, come si accennava, sul testo della Legge 104/92, l’Art. 3 propone l’integrazione, in caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche, delle commissioni mediche ASL volte ad accertare lo stato di invalidità o handicap. In particolare, si prevede che le predette commissioni mediche siano integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale da cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno dei malati oncologici.

Rispetto alle disposizioni attuative, la proposta indica, in particolare, che per le malattie oncologiche le disposizioni relative a conservazione del posto di lavoro e permessi (Artt. 1 e 2) si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della Salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi.

UNA LEGGE POTREBBE DAVVERO MIGLIORARE LE COSE, MA ATTENZIONE ALLE MALATTIE RARE

Lo sportello Legale “Dalla Parte dei Rari” di Osservatorio Malattie Rare riceve quotidianamente richieste da parte di pazienti che non comprendono come sia possibile andare incontro al rischio concreto di perdere il posto di lavoro a causa di una patologia invalidante.

“Molti di coloro che ci scrivono – commenta Valentina Lemma, avvocato dello Sportello Legale OMaR – lamentano difficoltà importanti nel riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap ai sensi della Legge 104/92, con relativi benefit in particolare legati al contesto lavorativo. Questo provvedimento potrebbe rappresentare una svolta importante per tutti i malati rari e cronici che devono sottoporsi a terapie e controlli medici regolari. È molto importante, però, che il decreto ministeriale cui fa riferimento l’Art. 1, che andrà a definire l’elenco di patologie che consentiranno l’accesso ai congedi e permessi previsti, ponga la giusta attenzione alle malattie rare e ultra rare, spesso non presenti negli elenchi che consentono garanzia di riconoscimento dell’invalidità civile e/o dello stato di handicap”.

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