L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della propria Asl di residenza. La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata all’ INPS per via telematica.
L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra.
L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro.

L’esenzione per invalidità è del tutto indipendente dal reddito.

Sono esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea le seguenti categorie di invalidi civili:

Invalidi di guerra

  • G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi civili

  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere

  • V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità:

Invalidi di guerra

  • G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Percentuali di invalidità civile inferiori al 100% danno luogo a esenzione parziale. Si veda l'articolo dedicato alle percentuali di invalidità.

Per le invalidità di tipo diverso (invalidità di lavoro, di servizio, di guerra, etc,) clicca qui.

LEGGI ANCHE INVALIDITÀ CIVILE: COS'È E COME OTTENERLA?

A quali prestazioni si ha diritto in esenzione?
Alcune categorie di invalidi hanno diritto a tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal Servizio sanitario nazionale, ritenute appropriate e necessarie dal medico prescrittore, mentre altre categorie di invalidi hanno diritto a effettuare in esenzione solo le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante. (vedi pagina "esenzioni per invalidità").

L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
•    fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti);
•    fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota);
•    fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica, eccetto invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e vittime del terrorismo).
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità.

Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.
Per le eccezioni (invalidi di guerra, vittime del terrorismo) si prega di consultare questo link.

 

RINNOVI E REVISIONI DELL'INVALIDITÀ

Con il Messaggio n. 1650 del 22 aprile 2021, l'INPS ha comunicato che, all’interno della procedura CIC per la gestione delle revisioni di invalidità civile, è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale con timbro digitale. Si tratta di un verbale di revisione che replica il precedente, scaduto, aggiungendo in appendice una nuova scadenza di revisione, un po' come già avviene da qualche anno per le carte d'identità cartacee.

La commissione medica può redigere il nuovo tipo di verbale con timbro digitale riportando le stesse informazioni di quello scaduto (anamnesi, diagnosi, giudizio medico-legale), ma con una nuova data di revisione. Ha a disposizione tre opzioni:

  • proroga della data di revisione già scaduta;
  • annullamento della revisione (il verbale diventa dunque permanente e definitivo);
  • inserimento dell’esonero D.M. 2007, in modo da bloccare eventuali future nuove revisioni, verifiche straordinarie, accertamenti su quella posizione.

A conclusione della compilazione, il nuovo verbale verrà spedito automaticamente all’indirizzo dell’utente e sostituirà il verbale scaduto.

In seguito, con il Messaggio n. 1835 del 06 maggio 2021, l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la gestione delle attività amministrative e sanitarie relative alla convocazione delle visite di revisione, in particolare in caso di mancata apparizione da parte dell'interessato.

A partire dal 6 maggio stesso, è spiegato nel Messaggio, se il soggetto convocato non si dovesse presentare alla visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione, la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione stessa.

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare, a questo link, il testo completo del Messaggio n. 1835.



LEGGI ANCHE INVALIDITÀ CIVILE: COS'È E COME OTTENERLA?

Per conoscere la procedura dettagliata per la presentazione della richiesta di invalidità civile consulta INVALIDITÀ CIVILE, L'ITER DETTAGLIATO

 

Leggi anche

COME SI OTTIENE L'ESENZIONE IN BASE AL REDDITO?

COME SI OTTIENE L'ESENZIONE PER MALATTIA RARA?

 

Scarica qui la Guida "Invalidità Civile e Legge 104, tutti i diritti dei malati rari".

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