Ecco tutti gli importi in base al reddito. Per il 2022 i figli maggiorenni con disabilità sono equiparati ai minorenni
Aumentano gli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. A ufficializzarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3518 del 27settembre 2022, con il quale l’Istituto recepisce quanto previsto dal Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 (pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022), che interviene con modifiche sul D.Lgs n. 230 del 29 dicembre 2021, cosiddetto Decreto Semplificazioni.
Per effetto della riformulazione dell'articolo 4, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 230/2021, relativamente all’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni. Per quanto riguarda, poi, l’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.
Cosa cambia, dunque, per le singole fattispecie?
- Figli di età inferiore ai 18 anni: nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non).
- Figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità: gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni.
- Figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro: l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.
Per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023), dunque, i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.
La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa, integrata anche nel Messaggio dell’INPS, che mette a confronto gli importi ante e post modifiche al decreto legislativo n. 230/2021.
TIPO DI PRESTAZIONE | IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021 | NUOVO IMPORTO EX D.L. N. 73/2022 (SOLO PER ANNUALITÀ 2022) |
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro |
175 euro + (min. 85 euro, con disabilità compresa tra il 67 e il 99%; max 105 euro, con invalidità totale) | INVARIATO |
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000 |
AUU = 85 euro + 80 euro | AUU = 175 euro + (min. 85 euro, con disabilità compresa tra il 67 e il 99%; max 105 euro, con invalidità totale) |
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro | AUU = 85 euro | AUU= 175 euro |
NUCLEI FAMILIARI ORFANILI
Con riferimento ai nuclei familiari orfanili, come anticipato in premessa, all’articolo 2 del D.Lgs n. 230/2021, che individua i beneficiari dell’assegno unico e universale per i figli a carico, è stata aggiunta la lettera c-bis), secondo cui l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:
- titolarità di pensione ai superstiti;
- disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA PER I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE NON SUPERIORE A 25.000 EURO
L’art. 5 del D.Lgs 230/2021 prevedeva anche, come misura transitoria per i primi tre anni di applicazione dell’Assegno unico e universale, una maggiorazione generalizzata dell’Assegno per i nuclei familiari con ISEE non superiore ai 25mila euro. Il testo è stato ora modificato con l’aggiunta del comma 9-bis, che stabilisse che, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.
Pertanto - si legge nel Messaggio INPS - per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria che, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, è dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.
DA QUANDO VENGONO RICONOSCIUTI I NUOVI IMPORTI DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE?
Le disposizioni hanno effetto sulle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati sulla base delle nuove disposizioni.
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