Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio, recepisce la nota Direttiva UE ed estende il congedo biennale e i tre giorni di permesso mensile a conviventi e parte dell’unione civile. È entrato in vigore il 13 agosto
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 22 giugno ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Lo scorso 29 luglio il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 13 agosto.
Le finalità della direttiva UE consistono essenzialmente nel promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Le misure previste dal Decreto
Lo schema di decreto approvato prevede :
- a regime il congedo di paternità di 10 giorni fruibile in 2 mesi;
- sale a 11 mesi il congedo parentale per il genitore solo;
- fino a 9 mesi congedo parentale con indennità del 30%;
- 12 anni età del minore per la fruizione del congedo;
- indennità maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste;
- sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano i congedi e impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere.
Il decreto e la direttiva applicata hanno modificato quindi il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la Legge n. 104/1992, la Legge n. 81/2017 e il D.Lgs. n. 81/2015.
In particolare, l’art. 3 del decreto, modifica la legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3, prevedendo l’estensione ai conviventi e alla parte dell’unione civile del diritto a ottenere il congedo di due anni (Dlgs 151/2001), riducendo a un mese i tempi di accoglimento dell’istanza, e quello di fruire di tre giorni di permesso mensile (Legge 104/92), riconoscendo anche la possibilità di fruirne in maniera alternata.
Sempre con riferimento all’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dopo il comma 6, è inserito il 6-bis che stabilisce che “i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato”.
Dunque, con questa nuova previsione, viene di fatto introdotto il diritto alla priorità per lo smart working e altre forme di lavoro flessibile, che è esteso non solo ai caregiver ma anche alle persone con disabilità grave. Sulle novità introdotte si è pronunciato l’INPS con le prime indicazioni contenute nel Messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.
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