diritto alla scuola negato per Roberta

La famiglia condannata al pagamento delle spese legali

Roberta ha 6 anni ed è affetta da una malattia rara, la displasia campomelica acampomelica, patologia che causa una disabilità molto grave. Roberta ha bisogno di assistenza continua e costante e per ottemperare al suo diritto di frequentare la scuola primaria è necessario che la scuola metta in atto un PAI, piano particolareggiato di assistenza individuale. Che nel caso di Roberta si traduce nella presenza di personale inferimeristico durante tutte le ore della sua frequenza scolastica.
I genitori di Roberta lottano per il suo diritto di frequentare la scuola da anni. A settembre però, con l’ingresso alla primaria di Roberta, si sono trovati di fronte all’oggettiva impossibilità di frequenza scolastica: non c’erano infermieri disponibili ad assisterla a scuola.

Per questo la famiglia ha depositato ricorso d'urgenza al Tribunale di Milano contro la Regione Lombardia, e contro Fondazione Maddalena Grassi (rispettivamente titolari ed erogatori del servizio di assistenza infermieristica)  chiedendo che il Tribunale Voglia emettere i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare la tutela della minore, nonché il suo inserimento regolare nel sistema scolastico con l’assistenza sanitaria di cui necessita, dando tutti quegli altri ordini e/o divieti ritenuti utili ai fini della concreta tutela anticipatoria della posizione dell’istante. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione civile.

Dopo due mesi di attesa il tribunale di Milano si è dichiarato incompetente rispetto al ricorso, condannando nel frattempo la famiglia al pagamento delle spese.

La scarna sentenza ha chiarito che, non essendo il ricorso incentrato sulla discriminazione subita ma avendo il ricorrente contestato atti e comportamenti in contrasto con la legge, la giurisdizione esclusiva è del giudice amministrativo. In sostanza il giudice ordinario ha rimandato la famiglia ad un eventuale procedimento di fronte al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale.
Poco comprensibile resta la condanna al pagamento delle spese processuali (poco più di 1.200 euro) che ricadranno su una famiglia già in evidente difficoltà.

Ci sono voluti 55 giorni per scrivere e depositare questa sentenza, nonostante un ricorso d’urgenza, – dichiara Fortunato Nicoletti, padre di Roberta e vicepresidente dell’associazione Nessuno è Escluso Odv – nella quale si legge non solo l’incompetenza di giurisdizione, ma anche la scarsa conoscenza rispetto all'oggetto del ricorso, considerato che viene affermato che la redazione del PAI viene fatta dal Comune che invece non c'entra assolutamente nulla in quanto non competente in materia di assistenza sanitaria scolastica.”

Oggi viene stabilito che nonostante la Costituzione Italiana e norme chiarissime stabiliscono che diritti come lo studio sono inalienabili e incomprimibili, neanche un giudice ordinario può tutelare il diritto all'istruzione di uno studente con disabilità. Siamo di fronte a un fatto di una gravità assoluto oltre che di una chiarissima ed evidente discriminazione, oltretutto pericolosissimo per la possibilità di creare precedente.

"Ricordiamoci che questa non è solo la battaglia di Roberta – conclude amareggiato Nicoletti – ma è quella di migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità, che ogni anno vedono negato il proprio diritto alla scuola. Che, ricordiamolo, non è solo istruzione, ma anche e soprattutto socialità, relazione, inclusione.”

 

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