Fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis e molte altre malattie rare danno diritto allo smart working solo se accompagnate da esenzione vaccinale
Il 4 febbraio è stata pubblicata la lista delle patologie e delle condizioni croniche che di fatto danno diritto allo smart working. Una sorta di “lista d’elezione” che permette a una ristretta rosa di lavoratori in situazioni di fragilità di accedere al lavoro agile come modalità di lavoro normale, almeno fino a fine febbraio.
In sintesi la lista si restringe a:
- pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario;
- pazienti con almeno 3 patologie gravi;
- persone con disabilità e malattie rare SOLO SE dichiarate non vaccinabili (quindi già in possesso dell’esenzione vaccinale).
Il provvedimento ha generato una grande confusione e una conseguente pioggia di richieste di chiarimento giunte allo Sportello Legale Omar, che con questo articolo vuole chiarire i termini della normativa vigente in riferimento al diritto allo smart working per i lavoratori fragili.
COME NASCE LA LISTA DELLE “MALATTIE DA SMART WORKING”
Il Decreto Vigilia (DL 221/2021) ha prorogato fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovvero la priorità allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per i lavorati fragili.
Ricordiamo innanzitutto che, ai sensi della Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020, sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19. Il tutto a prescindere dal fatto che si siano o meno sottoposte al ciclo vaccinale.
L’Art. 17 del citato DL vigilia, però, è andato oltre questa definizione generica e, contestualmente al prolungamento delle misure di tutela, ha previsto che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma stessa, il Ministero della Salute individuasse “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Nei giorni scorsi (4 febbraio 2022), con Decreto del Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero per la pubblica amministrazione, l’obbligo è stato evaso e la lista delle patologie ufficializzata.
LA LISTA COMPLETA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLO SMART WORKING
Fino al 28 febbraio, dunque, dovranno svolgere la propria attività lavorativa prioritariamente in smart working, i seguenti soggetti:
Indipendentemente dallo stato vaccinale:
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
- pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità.
Dovranno inoltre svolgere la propria attività lavorativa prioritariamente in smart working
- persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed età >60 anni;
- persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari affette da una delle condizioni elencate all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Le condizioni sono sostanzialmente: la disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3) e tutte quelle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare. (Qui è disponibile l’elenco completo)
LE SEGNALAZIONI DELLO SPORTELLO LEGALE DI OMAR
“Lo sportello legale Dalla Parte dei Rari ha ricevuto molte richieste di chiarimento sul provvedimento che ha generato non poche difficoltà interpretative – commentano le responsabili Ilaria Vacca e Roberta Venturi – e certamente tende ad escludere, più che a includere, le patologie rare e la disabilità da questa forma di tutela.”
“È evidente che sarebbe stato maggiormente cautelativo conferire di diritto la certezza dello smart working a tutte le persone in condizione di fragilità accertata – proseguono le esperte – Attribuire invece questo diritto solo a chi è in possesso dell’esenzione vaccinale, invece, rischia addirittura di disincentivare le vaccinazioni.”
“Peraltro il diritto allo smart working attualmente vige unicamente fino al 28 febbraio – concludono le esperte – e ancora una volta le persone maggiormente vulnerabili dovranno attendere nell’incertezza come poter gestire la propria già difficile quotidianità.”
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