Le differenze tra i pazienti che dispongono o meno di invalidità civile certificata
Abbiamo già visto, in generale, come il malato oncologico raro abbia diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami che sono necessari per la terapia del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti. Nel caso in cui, accanto all’accertamento di una malattia oncologica rara, sia riconosciuta un’invalidità del 100%, quest’ultima darà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia.
La domanda di esenzione dal pagamento del ticket deve essere presentata alla ASL territoriale competente, allegando i seguenti documenti:
- tessera sanitaria,
- codice fiscale,
- documentazione medica, specialistica o ospedaliera attestante la malattia o il verbale rilasciato dall’ASL/INPS da cui risulti il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%.
Dopo aver valutato la domanda e aver effettuato una visita di accertamento l’ASL rilascerà una certificazione personale che potrà recare il codice 048 (patologie neoplastiche) C01 (invalidità civile totale), C02 (indennità di accompagnamento), C03 (invalidità civile parziale), C04 (indennità di frequenza).
La tessera di esenzione con codice 048 dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci correlati alla cura della patologia tumorale diagnosticata.
L’esenzione connessa allo stato di invalidità civile del 100% dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e sanitarie (presso strutture pubbliche o convenzionate) e i farmaci per qualsiasi patologia.
La durata minima, stabilita dal Ministero della Salute con il Decreto del Ministero Salute del 23 novembre 2012, della tessera di esenzione per patologia neoplastica può essere di 5 anni, 10 anni dalla prima diagnosi o illimitata, in base al tipo di patologia. Secondo quanto previsto dalla circolare n. 13 del 13/12/2001 e, nel caso ne ricorrano i presupposti di Legge, la stessa può essere rinnovata alla scadenza, sulla base della certificazione rilasciata dal centro pubblico che ha in cura il soggetto, attestante la necessità di ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori esami strumentali o di laboratorio per il follow-up.
Anche le esenzioni dal pagamento del ticket sui farmaci, in generale sono determinate da: patologia, condizione invalidante ed età/reddito. L’esenzione per invalidità, oncologica o meno, tuttavia, non include le prestazioni farmaceutiche: per informazioni aggiornate in materia di pagamento ticket sui farmaci di fascia A è sempre consigliabile rivolgersi alla propria ASL, che opera sulla base di direttive regionali, che possiamo riassumere di seguito sulla base di quanto segnalato da Federfarma.
TICKET FARMACI REGIONE VALLE D’AOSTA
Secondo quanto previsto dall’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1899 del 28/12/2017, sono esentati dal pagamento del ticket farmaceutico, tra gli altri, anche i soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti, compresi i soggetti affetti da patologie neoplastiche, pluripatologie e malattie rare, compresi coloro che richiedono prestazioni per sospetto di malattia rara.
TICKET FARMACI REGIONE PIEMONTE
A seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 39-8425, dal 1° marzo 2019 è stata abolita la quota fissa di partecipazione (ticket) sui farmaci mutuabili; a carico dell'assistito resta il pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto o consegnato e il prezzo massimo di rimborso.
Sono invece completamente esentati dal pagamento, tra gli altri: gli invalidi civili al 100%, invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, i cittadini affetti da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta (malati terminali) di cui alla DGR 54-2431 del 20 marzo 2006.
In questo caso, quindi, nessuna menzione specifica dedicata alle patologie oncologiche rare, né ai cittadini affetti da neoplasie, in generale, se non di fronte a prognosi certamente infausta.
TICKET FARMACI REGIONE LOMBARDIA
In base a quanto prescritto dalla DGR n. 7/11534 del 10.12.2002, modificata dalla DGR n. 12287 del 4 marzo 2003, dalla DGR n. 15592 del 12 dicembre 2003 e dalla DGR n. 18475 del 30 luglio 2004, sono esentati dal pagamento del ticket sui farmaci, tra gli altri: gli invalidi civili al 100%, gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore e i soggetti affetti da patologie croniche e rare appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a: 46.600 euro con 1 componente, 73.162 euro con 2 componenti, 95.064 euro con 3 componenti, 114.636 euro con 4 componenti e 132.810 euro con 5 componenti.
I nuclei familiari con almeno un componente affetto da malattia rara con redditi superiori a quelli previsti per l'esenzione totale, relativamente ai farmaci correlati alla patologia, insieme agli invalidi civili con percentuale compresa tra il 75% e il 99%, sono tenuti a corrispondere un contributo 1 € per confezione fino a un massimo di 3 € per ricetta, ovvero dimezzato rispetto al pagamento richiesto a coloro che non hanno diritto ad alcuna esenzione.
TICKET FARMACI REGIONE LIGURIA
In base alla Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 20.2.2002, modificata dalla delibera n.511 del 28.5.2002, modificata dalla delibera n. 1413 del 22/11/02, modificata a seguito dell'emanazione del DM 27/09/02 e dalla DGR n. 656 del 13/6/03, modificata dalla delibera n. 548 del 28/05/04, successivamente modificata dalla delibera n. 1593 del 21/12/04, modificata dalle DGR nn. 1045 e 1053 del 5 /08/11 e dalla successiva DGR n. 1116 del 9/9/11, non è dovuto il pagamento di alcuna quota fissa soltanto da parte di invalidi di guerra militari e civili dalla 1° alla 8° categoria e vittime del terrorismo e loro familiari.
Sono tenuti invece a corrispondere la quota di rimborso sui farmaci equivalenti, nei casi in cui il medico prescriva un medicinale non coperto da brevetto indicandolo come insostituibile o l'assistito non accetti la sostituzione del medicinale con altro equivalente di minor costo, tra gli altri, anche: gli invalidi civili al 100%, i pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, tutti coloro che sono affetti da malattie rare e i cittadini affetti da patologie croniche appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (solo per le prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia).
TICKET FARMACI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
I cittadini della Provincia autonoma di Trento, normalmente, sono tenuti al pagamento di 1 € per ogni ricetta di assistenza farmaceutica convenzionata. Sono esclusi da tale obbligo di pagamento, tra gli altri: soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti o da malattie rare limitatamente ai farmaci correlati, soggetti sottoposti a terapia del dolore e ossigenoterapia e invalidi civili di qualsiasi età.
TICKET FARMACI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Secondo quanto prescritto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002 gli abitanti della Provincia autonoma di Bolzano, normalmente, sono tenuti a corrispondere 2 € di ticket per confezione, con un massimo di 4 € per due o più confezioni. Pagano, invece, 1 € per ricetta, tra gli altri: soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti o affetti da malattie rare e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3. Infine, pagano 1 € per confezione e 2 € per due o più confezioni i figli fiscalmente a carico dei genitori che non rientrano nelle categorie sopra descritte.
Anche in questo caso, per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale oppure l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga anche il ticket di 2 € per confezione ovvero di 1 € per ricetta (con esclusione degli invalidi di guerra).
Sono invece esentati da qualsiasi pagamento, tra gli altri, gli invalidi civili al 100% e i pazienti in terapia del dolore.
TICKET FARMACI REGIONE VENETO
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 21.01.2003 modificata, per quanto riguarda la data di entrata in vigore, dalla DGR n. 475 del 28.02.2003, successivamente modificata dalla DGR n. 1873 del 24.06.03, inoltre modificata dalla DGR n. 4032 del 19.12.03 e dalla DGR n. 744 dell'11.03.05, non pagheranno la quota fissa di 2 € a confezione, tra gli altri: gli invalidi civili al 100%, i pazienti in trattamento con analgesici oppiacei nella terapia del dolore, i soggetti in possesso di esenzione per malattia rara o per patologie croniche e invalidanti.
Per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale e/o nel caso in cui l’assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN, il cittadino, oltre alla differenza tra il prezzo del farmaco e quello di rimborso, paga anche la quota fissa.
Restano in ogni caso esenti dal pagamento della quota fissa e della differenza soltanto gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie.
TICKET FARMACI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’approvazione della DGR n. 27/75 del 3 dicembre 2018, per i cittadini residenti o non residenti in Emilia Romagna, con scelta del medico di medicina generale all’interno della regione, sono entrate in vigore due diverse fasce di reddito familiare fiscale lordo. Coloro che sono al di sotto dei 100.000 euro di reddito familiare fiscale lordo sono esentati dal pagamento del contributo ticket, coloro che superano tale soglia, invece, sono tenuti a corrispondere 3 € di ticket per ogni confezione, fino a un massimo di 6 € per ricetta.
Sono esclusi da questa distinzione, e in ogni caso esentati dal pagamento, tra gli altri gli assistiti affetti da patologie croniche e invalidanti, i pazienti affetti da malattie rare e gli invalidi civili al 100%.
TICKET FARMACI REGIONE TOSCANA
Dal 3 settembre 2012, a seguito dell’approvazione della Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 10 agosto 2012, in Toscana è stata introdotta una modulazione dei livelli di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini in base al reddito familiare lordo per i farmaci erogati dal SSN:
- 0 € per reddito da 0 a 36.151,98 €;
- 2 € per confezione fino a un massimo di 4€ per ricetta per reddito da 36.151,99 a 70.000 € (con esclusione degli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante);
- 3 € per confezione fino a un massimo di 6 € per ricetta per reddito da 70.001 a 100.000 €;
- 4 € per confezione fino a un massimo di 8 € per ricetta per reddito oltre 100.000 €.
Sono invece sempre esenti dal pagamento di qualsiasi ticket, tra gli altri: gli assistiti con fascia di reddito da 0 a 70.000 euro affetti da patologie croniche e invalidanti e i pazienti affetti da malattie rare, per i farmaci correlati alla patologia di esenzione, e gli invalidi civili al 100%.
TICKET FARMACI REGIONE UMBRIA
Anche in Umbria, a partire dal 12 settembre 2011, con l’approvazione della Delibera della Giunta Regionale n. 911 del 5 agosto 2011 è stato introdotto il pagamento del ticket variabile in base al reddito familiare lordo per i farmaci erogati dal SSN:
- 0 € per reddito da 0 a 36.151,98 €;
- 1 € per confezione fino a un massimo di 2 € per ricetta per reddito da 36.151,99 a 70.000 €;
- 2 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta per reddito da 70.000,01 a 100.000 €;
- 3 € per confezione fino a un massimo di 6 € per ricetta per reddito oltre 100.000 €.
Nel caso sia richiesto all'assistito il pagamento di una differenza di prezzo rispetto a quello di riferimento nell'ambito della lista di trasparenza, a questa si deve sommare il ticket.
Anche in questo caso, sono sempre esentati dal pagamento, tra gli altri, gli assistiti affetti da patologie croniche e invalidanti e i pazienti affetti da malattie rare, per i farmaci correlati alla patologia di esenzione, e gli invalidi civili al 100%.
TICKET FARMACI REGIONE LAZIO
Con il Decreto n. 45 del 17 novembre 2008 del Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, la Regione Lazio ha stabilito che:
- per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5 € sono calcolati 4,00 € a confezione a carico degli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa vigente e 2,00 € a confezione a carico degli altri assistiti (compresi coloro che sono affetti da malattie croniche e invalidanti o da malattie rare) con l'eccezione di quanti, secondo la normativa vigente, hanno diritto a esenzione totale per reddito o per categoria;
- per ogni confezione avente prezzo di vendita inferiore o uguale a 5 € sono calcolati 2,50 € a confezione a carico degli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa vigente e 1,00 € a confezione a carico degli altri assistiti (compresi coloro che sono affetti da malattie croniche e invalidanti o da malattie rare) con l'eccezione di quanti, secondo la normativa vigente, hanno diritto a esenzione totale per reddito o per categoria.
In seguito, la Circolare del Dipartimento Sociale del 27 novembre 2018 ha delineato le procedure applicative del suddetto Decreto e dettagliato le categorie esenti totali dal pagamento del ticket, che includono, tra gli altri, gli invalidi civili al 100%.
La valenza operativa del Decreto, inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2009, è stata poi posticipata al 30 aprile dello stesso anno.
TICKET FARMACI REGIONE ABRUZZO
Ai sensi del Decreto Commissariale n. 26 del 4 luglio 2012, che è intervenuto in maniera significativa sulla precedente DGR n. 14 del 12 marzo 2009, a sua volta integrata dal Decreto n. 17 del 22 aprile 2011, i cittadini abruzzesi sono tenuti pagare 2 € a confezione fino a un massimo di 6 € a ricetta, per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5 €, e 0,50 € a confezione fino a un massimo di 1,50 € a ricetta, per ogni confezione avente prezzo di vendita inferiore o uguale a 5 € e per i farmaci equivalenti di prezzo superiore a quello di riferimento AIFA. A tali quote si aggiunge la differenza sul prezzo di riferimento.
Sono esenti parziali, tra gli altri, gli invalidi civili con percentuale compresa tra il 67% e il 99%. Questi ultimi pagheranno 1 € per confezione con un massimo di 3 € a ricetta, per ogni confezione avente prezzo di vendita superiore a 5€, e 0,25 € per confezione con un massimo di 0,75 € a ricetta, per ogni confezione avente prezzo di vendita uguale o inferiore a 5 € e per i farmaci equivalenti di prezzo superiore a quello di riferimento AIFA.
Sono invece esenti totali, ovvero non pagano alcuna quota di compartecipazione, tra gli altri, farmaci non coperti da brevetto (equivalenti) con prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento (branded o unbranded), soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti o affetti da patologie rare, per i soli farmaci inerenti la patologia e invalidi civili con riduzione capacità lavorativa pari 100% con o senza indennità di accompagnamento.
TICKET FARMACI REGIONE MOLISE
Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1188 del 29 luglio 2002, come modificata a seguito dell'emanazione del DM 27/09/02, successivamente modificata dai decreti commissariali n. 87 e 97 del 2011, e dalla Circolare modificativa della regione Molise n.4702 del 3 aprile 2012, il ticket in Molise è fissato a 0,50 € a ricetta, cui sommare 2 € a confezione per i farmaci coperto da brevetto fino a un massimo di 6 € per ricetta oppure 0,50 € a confezione per i farmaci a brevetto scaduto (sia branded che unbranded). Sono sempre escluse le confezioni di prezzo inferiore a 5 €.
Sono esenti parziali, ovvero non pagano il ticket a confezione ma pagano la quota fissa a ricetta e l'eventuale differenza rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci inseriti nel sistema del prezzo di riferimento, tra gli altri, gli invalidi civili al 100% e i pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore. Nessuna menzione in questo caso per i malati cronici o rari.
TICKET FARMACI REGIONE CAMPANIA
Il Decreto Commissariale n. 51 del 27.09.10, come modificato dal Decreto Commissariale n. 67 del 4.11.10, stabilisce una quota fissa di ticket di 2 € a ricetta, cui sommare 1,5 € per ogni confezione, esclusi i farmaci non coperti da brevetto con prezzo allineato a quello di riferimento regionale. La quota fissa di 2 € a ricetta non si applica alle prescrizioni di ossigeno liquido e gassoso e ai farmaci del PHT.
Sono esenti parziali, ovvero pagano la quota fissa di 1 € a ricetta e nessun costo di confezione, gli invalidi civili al 100%, con o senza indennità di accompagnamento, e i soggetti affetti da patologie croniche, rare e invalidanti con reddito familiare ISEE non superiore a 22.000,00 €.
Sono invece esenti totali da qualsiasi pagamento, tra gli altri, gli assistiti soggetti a prescrizione di farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore.
TICKET FARMACI REGIONE BASILICATA
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Basilicata n. 1351 del 20 settembre 2011, modificata dalla DGR n. 1052/2012 e poi, ulteriormente, dalla DGR n.699 dell'11/06/13, dal 1° luglio 2013 in Basilicata la quota fissa aggiuntiva per ricetta è divenuta variabile in base al reddito familiare lordo per i farmaci erogati dal SSN:
- 1 € per assistiti e familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 € per ogni figlio a carico;
- 2 € per assistiti e familiari a carico con reddito familiare superiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 € per ogni figlio a carico.
Il ticket non si applica alle ricette relative al primo ciclo di terapia farmacologica prescritta all'atto della dimissione ospedaliera e presentate direttamente alle farmacie ospedaliere.
Sono esenti dal pagamento di qualsiasi ticket, tra gli altri, gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante e i pazienti affetti da malattie rare, per i farmaci correlati alla patologia di esenzione, e gli invalidi civili con percentuale di invalidità compresa tra 67% e il 100%.
TICKET FARMACI REGIONE PUGLIA
In base a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 19 novembre 2004, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1198 del 6 agosto 2005 e dalla D.G.R. n. 2789 del 14 dicembre 2010 e dalla DGR del 2011, in Puglia il ticket è di 1 € per ricetta, cui sommare 2 € per confezione fino a un massimo di 5,5 € per ricetta. Il costo per confezione è ridotto a 0,50 € per medicinali pluri-prescrivibili di cui all’art. 9 della legge n. 405/200.
Sono esenti dal ticket per confezione ma soggetti al ticket di 1 € per ricetta, e sono tenuti anche a corrispondere l’eventuale differenza tra il prezzo al pubblico e quello di rimborso, tra gli altri, gli invalidi civili al 100%, i pazienti portatori di patologie neoplastiche e i cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare croniche e invalidanti, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluri-prescrizione fino a tre pezzi per ricetta.
Inoltre, a livello regionale, vengono individuati anche alcuni farmaci/categorie di farmaci per cui sono valide le stesse esenzioni sopra descritte: gli analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo, la deferoxamina nel trattamento della talassemia, le preparazioni galeniche magistrali e officinali nella terapia del dolore di natura neoplastica, secondo le necessità del singolo pazienti e in linea con i protocolli dell’OMS.
TICKET FARMACI REGIONE CALABRIA
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 5 maggio 2009 fissa il contributo ticket a carico del cittadino a 1 € di quota fissa per ciascuna ricetta o impegnativa del medico curante, più 2 € di quota aggiuntiva per ciascun pezzo prescritto, per un limite massimo per ricetta pari a 5 euro (compresa la quota fissa).
Sono esentati dal pagamento sia della quota fissa che da quella per confezione, tra gli altri, i soggetti affetti da patologie croniche rare e invalidanti di cui al D.M. 329/99 e similari, i pazienti affetti da malattie rare di cui al D.M. 279/01 e gli invalidi civili al 100%.
TICKET FARMACI REGIONE SICILIA
Con Decreto assessoriale n. 443/07 del 21 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 14 del 30 marzo 2007, modificato dalla Legge 10 gennaio 2012, n. 6 pubblicata sul Suppl. Ord. n. 1 alla G.U. della regione Siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, l’assessorato alla Sanità della Sicilia ha stabilito la seguente suddivisione dei contributi ticket farmaceutici:
- 4 euro per confezione per i farmaci con prezzo fino a 25,00 euro;
- 2 euro a confezione per i farmaci equivalenti con prezzo fino a 25,00 euro;
- 4,50 euro a confezione per i farmaci con prezzo superiore a 25,00 euro;
- 2,50 euro a confezione per i farmaci equivalenti con prezzo superiore a 25,00 euro.
I soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti e rare pagano:
- 1,50 euro per confezione per i farmaci con prezzo fino a 25,00 euro;
- 1 euro a confezione per i farmaci equivalenti con prezzo fino a 25,00 euro;
- 2 euro a confezione per i farmaci con prezzo superiore a 25,00 euro;
- 1,50 euro a confezione per i farmaci equivalenti con prezzo superiore a 25,00 euro.
A tali quote si somma poi la differenza eventualmente dovuta rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci non coperti da brevetto, inseriti nel sistema del rimborso di riferimento, qualora il medico prescriva un medicinale di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale, oppure l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN.
Gli invalidi civili al 100% sono esentati dal pagamento il ticket, ma pagano l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto.
Esistono, infine, tre regioni in cui non è prevista la corresponsione di alcun ticket, anche se resta a carico dell'assistito resta il pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto o consegnato e il prezzo massimo di rimborso, sono il Friuli Venezia-Giulia, le Marche e la Sardegna. Cui, come visto sopra, si è aggiunta da qualche mese anche la Valle D’Aosta.
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