La risposta a questa domanda viene fornita direttamente dall’INPS, attraverso il Messaggio numero 4143 del 22 novembre 2023.

Fermo restando – si legge nel testo del Messaggio – che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Questo vuol dire che lavoratori diversi (es. coniuge e figlio o due figli) possono fruire, alternativamente, del congedo e dei permessi per la stessa persona in stato di handicap grave (articolo 3 comma 3 della Legge 104), a condizione che non siano negli stessi giorni.

Conseguentemente, spiega l’INPS: può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA

Il beneficio a cui si fa riferimento in questo caso è il congedo biennale retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap grave ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001.

I requisiti per l’accesso al congedo sono stabiliti dai commi 5 e 5 – bis del citato ex art. 42, che stabilisce che “il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

5-bis. il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presto assistenza. Il congedo ed i permessi di cui orticolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto".

Tra i requisiti essenziali necessari per usufruire del beneficio, vi sono quindi la convivenza con il portatore di handicap e il rispetto dell'ordine di priorità previsto dalle norme.

PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 104

Il beneficio a cui si fa riferimento in questo caso è quello riservato al lavoratore che assiste un familiare disabile grave, parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado, in specifiche situazioni), che ha diritto a 3 giorni di permesso mensile oppure 2 ore al giorno ai sensi della legge 104, utilizzabili anche in maniera continuativa.

Per approfondire si rimanda al contenuto dedicato a Legge 104: che cos'è e come si ottiene l'accertamento dell'handicap.

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