Risponde lo sportello legale dell’Osservatorio Malattie Rare
Ci scrive Antonio, affetto da Omocistinuria, che per motivi di lavoro deve trasferirsi in un altro stato appartenente all’Unione Europea. “Posso continuare ad essere curato dal sistema italiano? Posso continuare a ricevere farmaci per me essenziali?”
A tal proposito, è necessario distinguere due diverse situazioni. È possibile, infatti, che un soggetto, per diversi motivi, si trovi a dover trascorrere in un altro Paese un periodo limitato; diverso è il caso in cui un soggetto si trovi a doversi trasferire definitivamente in un altro stato.
Se il cittadino italiano intende trascorrere all’estero un periodo di tempo limitato: il sistema di Mobilità Internazionale intende tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno di altri Stati dell’UE, in Svizzera e in altri paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e di altri Paesi in Convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. (per sapere quali sono i Paesi CLICCA QUI.)
Gli assistiti dal SSN, che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari, quali ad esempio, turismo, studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza, possono usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, presentando alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri una documentazione attestante il diritto di godere delle prestazioni sanitarie.
Tale documentazione viene rilasciata, generalmente, dalla ASL di residenza. Attraverso tale attestazione, il soggetto avrà diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e nulla è dovuto, fatto salva l’eventuale partecipazione alle spese, che è sempre a carico dell’assistito e non è rimborsabile.
La Direttiva UE n. 24/2011 prevede un sistema di assistenza in forma indiretta che consentirà, inoltre, a tutti gli assistiti dei Paesi dell’Unione Europea, di usufruire di cure sanitarie negli altri Paesi dell’Unione alle stesse condizioni previste dal Sistema Sanitario di appartenenza.
In questo caso, il paziente sarà tenuto ad anticipare i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e potrà richiede, poi, il rimborso al proprio Sistema sanitario (assistenza indiretta). Il rimborso sarà pari al costo che il Sistema Sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura.
Il Ministero della Salute riconosce quali beneficiari dell’assistenza sanitaria, in forma diretta o indiretta, le seguenti categorie:
SETTORE PUBBLICO
• dipendenti delle Amministrazioni Statali
• personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
• personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
• personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
• impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
• familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
SETTORE PRIVATO
• cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
• lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
• religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
• collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
• lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime fiscale italiano
• studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
• cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano
• invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
• familiari, che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
(fonte: Ministero della Salute)
Diverso è invece il caso di un soggetto che, si sposti per motivi di lavoro, presso un datore di lavoro estero, trasferendo la propria residenza in un altro Paese. In questo caso, non versando i contributi in Italia, l’assistenza sanitaria è a carico del Paese ove lo stesso svolge la tua attività lavorativa.
Ogni Sistema Sanitario Nazionale funziona in modo diverso. Il ministero della Salute, sul proprio sito, fornisce una guida in grado di dare risposta alle esigenze di assistenza a seconda dello stato e delle ragioni presso il quale ci si sposta (CLICCA QUI per accedere alla guida).
Il portale dell’Unione Europea dedica una sezione a questo tema, rispondendo alle principali domande in merito. La pagina dove reperire tutte le informazioni per ogni singolo stato è questa.
Una ulteriore attenzione va posta alla necessità di specifici farmaci, come i farmaci orfani.
E’ bene ricordare che una ricetta rilasciata da un medico del proprio Paese è valida in tutti i paesi dell'UE. Tuttavia, un medicinale prescritto in un paese potrebbe non essere disponibile in un altro paese, o potrebbe avere un nome diverso. Alcuni farmaci potrebbero non essere autorizzati alla vendita oppure potrebbero non essere disponibili in un altro paese, anche all'interno dell'UE.
Il portare dell’Unione Europea ha dedicato una sezione a questa tematica, che vi invitiamo a consultare cliccando qui.
Sono inoltre presenti una serie di FAQ dedicate alla ricetta medica all’estero.
Per conoscere l’elenco dei farmaci approvati in Europa è possibile accedere al Registro Comunitario Farmaceutico, ma per i malati rari che necessitano un trasferimento definitivo o prolungato, la procedura corretta è rivolgersi al Centro di Contatto del Ministero della Salute Italiano, esponendo il proprio caso specifico, per essere certi di poter accedere ai farmaci necessari.
Anche il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS può offrire informazioni su questo tema: è possibile contattare il CNMR tramite il Telefono Verde Malattie Rare 800 89 69 49 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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