Dal Senato è giunto oggi il via libera definitivo al provvedimento
Con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni, il Senato ha ufficialmente approvato la legge sul testamento biologico. L'Assemblea ha concesso il sì decisivo al ddl n. 2801: il testo, già approvato dalla Camera lo scorso mese di aprile, disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici, interviene in tema di terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita, introducendo, in modo particolare, l'istituto delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). “Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona”, ha commentato su Twitter il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
Innanzitutto, il provvedimento sancisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il cui atto fondante è il consenso informato”, recita il testo. Per quanto riguarda i minorenni, “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”.
Inoltre, la legge prevede che ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le DAT risultano vincolanti per il medico, che è quindi “esente da responsabilità civile o penale”, e devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio, da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato. Se le condizioni fisiche del paziente non consentono la redazione scritta delle Disposizioni, queste possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione. Le DAT, chiaramente, sono sempre revocabili, e in caso di emergenza o urgenza, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.
Infine, la legge stabilisce che “rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
Seguici sui Social