Lavoro e disabilità

Firmato il decreto che rinnova il contributo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 con disabilità

Il primo bando aveva funzionato: 389 enti, 975 giovani con disabilità assunti a tempo indeterminato, risorse spese fino all’ultimo euro. Ora l’incentivo torna, perché la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha firmato il decreto “Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità”, che mette sul tavolo 25 milioni di euro, per il 2027, per gli enti del Terzo settore che assumono under 35 con disabilità. Il testo ha già ottenuto il via libera della Conferenza unificata il 23 luglio 2026 e ora passa agli organi di controllo. La pubblicazione sarà poi annunciata in Gazzetta Ufficiale.

DA DOVE ARRIVA LA MISURA

L’incentivo nasce con il decreto Lavoro del 2023, pensato anche per valorizzare le competenze dei giovani con disabilità e coinvolgerli direttamente nelle attività di chi li assume, comprese quelle produttive e imprenditoriali. Un decreto attuativo del giugno 2024 ne aveva definito le regole e affidato la gestione all’INPS.

Visti i risultati, il ministero ha deciso di rifinanziarlo. Questa volta i fondi non arrivano da uno stanziamento dedicato ma dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito con la legge di bilancio 2024, che tra i suoi obiettivi prevede proprio l’inclusione lavorativa.

CHI PUÒ CHIEDERLO

Il contributo è riservato agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Vale per le assunzioni fatte attraverso il collocamento mirato, previsto dalla legge 68 del 1999, con contratto a tempo indeterminato, di persone con disabilità che non hanno ancora compiuto 35 anni. Il lavoro deve riguardare attività coerenti con lo statuto dell’ente.

Per “persona con disabilità” il decreto intende chi ha una disabilità certificata: le persone con disabilità ai sensi della legge 104 del 1992, come modificata dal decreto legislativo 62 del 2024, gli invalidi civili, i titolari di indennità di accompagnamento, le persone con cecità o sordità civile, gli invalidi e gli inabili ai sensi della legge 222 del 1984, gli invalidi del lavoro e chi è stato dichiarato inabile alle mansioni secondo le norme del pubblico impiego.

La finestra è stretta, poiché contano le assunzioni fatte tra il 23 luglio 2026, data di adozione del decreto, e il 31 dicembre 2026. Rientrano anche le stabilizzazioni, cioè i contratti a termine, anche part-time, trasformati a tempo indeterminato nello stesso periodo.

Il contributo si può sommare ad altri incentivi per l’assunzione di persone con disabilità. C’è però un limite: non spetta ai lavoratori per i quali un ente aveva già ottenuto il contributo della prima edizione, anche se oggi sono assunti da un datore di lavoro diverso.

QUANTO VALE

L’importo massimo si compone di due parti. La prima è una somma fissa di 12mila euro per ogni assunzione. La seconda è di mille euro al mese, calcolata dalla data di assunzione fino al 31 dicembre 2026 e riproporzionata per le frazioni di mese. Chi assume il 1° ottobre, per fare un esempio, può arrivare a 15mila euro per lavoratore. Chi ha assunto il 23 luglio, primo giorno utile, può arrivare a circa 17.300 euro.

Due condizioni vanno tenute presenti. Se il rapporto di lavoro si interrompe prima del 31 dicembre 2026, il contributo non è erogato e se le domande ammesse superano i fondi disponibili, gli importi sono ridotti in proporzione per tutti.

Su questo punto la Conferenza delle Regioni aveva chiesto di riconoscere il contributo anche quando il contratto si chiude prima della fine dell’anno per cause non imputabili al datore di lavoro. Il ministero ha respinto la proposta, perché il beneficio va all’ente e pagarlo a fronte di un risultato occupazionale ridotto sarebbe sproporzionato.

IL RUOLO DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Rispetto alla prima edizione, il decreto dà più spazio ai servizi territoriali. L’ente che chiede il contributo deve informare il servizio per il collocamento mirato competente per la sede di lavoro della persona assunta. Non si tratta solo di un adempimento, la comunicazione serve anche ad attivare, se necessario, interventi di accompagnamento, consulenza e sostegno all’inserimento, e a individuare gli accomodamenti ragionevoli, cioè gli adattamenti che permettono alla persona di lavorare alla pari con gli altri.

Prima di approvare l’elenco dei beneficiari, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità raccoglierà il riscontro degli stessi servizi, anche attraverso le Regioni. Le modalità tecniche di questo raccordo saranno definite sentite le Regioni, con l’impegno a non appesantire gli adempimenti per gli enti.

I REQUISITI

Per ottenere il contributo, l’ente deve essere in regola con il DURC e con gli obblighi di assunzione della legge 68. Negli ultimi tre anni, inoltre, non deve aver chiesto l’esonero parziale da quegli obblighi, né rifiutato assunzioni o subito sanzioni previste dalla stessa legge. Servono anche l’assenza di violazioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità nei pagamenti verso la pubblica amministrazione. Restano fermi i limiti europei sugli aiuti “de minimis”, fissati dal regolamento UE 2023/2831, cioè chi svolge un'attività economica non può ricevere più di 300mila euro in tre anni sommando tutti gli aiuti di questo tipo.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., usando il modello predisposto dal Dipartimento, entro il 31 dicembre 2026. Le domande inviate in altro modo o arrivate dopo la scadenza sono inammissibili. Va poi accompagnata, sempre a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva con i dati dell’ente e del legale rappresentante, il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, i codici fiscali delle persone assunte e il codice della comunicazione obbligatoria di assunzione. Vanno indicati anche il servizio di collocamento mirato di riferimento, l’avvenuta comunicazione allo stesso servizio, l’IBAN intestato all’ente, su un conto dedicato come previsto dalla legge 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e un indirizzo PEC. Il numero di protocollo assegnato alla PEC diventa il codice identificativo della domanda.

 Al soggetto gestore, che si occuperà di istruttoria, pagamenti e controlli, sono destinati fino a 400mila euro dei 25 milioni complessivi

Il Dipartimento valuterà le domande e pubblicherà l’elenco dei beneficiari, individuati solo tramite codice identificativo. Il contributo sarà pagato in un’unica soluzione, con accredito sul conto indicato nella domanda.

Per chiarimenti e quesiti il Dipartimento ha attivato l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e ha pubblicato le FAQ sulla misura, aggiornate al 1° ottobre 2026.

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